Articolo 1508 del Codice civile

Art. 1508.

(Vendita separata di cosa indivisa).

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo' valersi della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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