Articolo 614 del Codice civile
Art. 614.
(Verbale di consegna).
L'autorita' marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
(Verbale di consegna).
L'autorita' marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Sentenze • 1
1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300262Provvedimento:Leggi di più...- accordo di comodato gratuito·
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- responsabilità di posizione·
- responsabilità per rifiuti·
- violazione art. 1083 c.c.·
- violazione art. 192 co. 3 d.lgs. n. 152/2006·
- violazione art. 43 c.p.·
- violazione art. 614 c.p.·
- violazione art. 7 l. n. 241/90·
- violazione art. 923 c.c.·
- violazione d.lgs. n. 209/2003