Articolo 614 del Codice civile

Art. 614.

(Verbale di consegna).

L'autorita' marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300262
    Provvedimento:
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    • accordo di comodato gratuito·
    • annullamento ordinanza sindacale·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • gestione non consentita delle aree·
    • misure cautelari·
    • principio di "chi inquina paga"·
    • responsabilità di posizione·
    • responsabilità per rifiuti·
    • violazione art. 1083 c.c.·
    • violazione art. 192 co. 3 d.lgs. n. 152/2006·
    • violazione art. 43 c.p.·
    • violazione art. 614 c.p.·
    • violazione art. 7 l. n. 241/90·
    • violazione art. 923 c.c.·
    • violazione d.lgs. n. 209/2003
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