Articolo 2292 del Codice civile
Art. 2292.
(Ragione sociale).
La societa' in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale.
La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
(Ragione sociale).
La societa' in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale.
La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-01-10, n. 202000229Provvedimento:Leggi di più...- art. 11, comma 4, d.l. n. 1/2012·
- art. 12, comma 4, legge n. 475/1968·
- art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990·
- cessione della farmacia·
- concorso pubblico·
- decadenza della candidatura·
- disciplina del settore farmaceutico·
- garanzie partecipative·
- interpretazione delle norme·
- interpretazione funzionale delle norme·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- requisiti di ammissione al concorso·
- responsabilità illimitata e solidale dei soci·
- subapplicabilità delle preclusioni concorsuali alle società di persone
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2019-01-21, n. 201900076Provvedimento:Leggi di più...- art. 11, IV comma DL n. 1/2012·
- art. 12, IV comma legge 475/1968·
- ceduta di farmacia·
- contemperamento tra interessi economici e tutela della salute·
- decadenza da concorso pubblico·
- principio di parità di trattamento·
- requisiti di ammissione al concorso·
- responsabilità dei soci in società di persone·
- tutela della salute pubblica