Articolo 2311 del Codice civile
Art. 2311.
(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore puo' chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore puo' restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore puo' chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore puo' restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-06-01, n. 201800192Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento di concessione edilizia·
- carenza d'interesse sopravvenuta·
- commissione edilizia·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione edilizia·
- diritto di accesso·
- improcedibilità del ricorso·
- regolamento edilizio·
- rinuncia alla concessione edilizia
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-08-07, n. 201703928Provvedimento:Leggi di più...- art. 2191 c.c.·
- art. 2311 c.c.·
- art. 2312 c.c.·
- art. 2495 c.c.·
- cancellazione dal registro delle imprese·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione demaniale marittima·
- giurisprudenza sulle cancellazioni societarie·
- modifiche societarie·
- onere della prova·
- ottemperanza al giudicato·
- principio della ragione più liquida·
- risarcimento danni
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-03-31, n. 201500109Provvedimento:Leggi di più...- accertamento del quantum debeatur·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- beneficio delle opere di urbanizzazione·
- criterio di ripartizione degli oneri·
- interpretazione sistematica delle norme·
- legge urbanistica·
- oneri di urbanizzazione primaria·
- prescrizione del diritto·
- riparto dei costi·
- volume massimo realizzabile