Articolo 2347 del Codice civile
Art. 2347.
(( (Indivisibilita' delle azioni). ))((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))
(( (Indivisibilita' delle azioni). ))((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))
2. CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-07, n. 202400633Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera amministrativa·
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- principio di leale collaborazione tra enti pubblici·
- recesso da società·
- tutela degli interessi dei creditori
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-07-29, n. 202206697Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- error in judicando·
- error in procedendo·
- escussione garanzia definitiva·
- gravi illeciti professionali·
- misure restrittive della libertà personale·
- patto di integrità·
- principio di buona fede e correttezza professionale·
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- segnalazione ANAC·
- self cleaning·
- violazione art. 80 d.lgs. 50/2016