Articolo 2080 del Codice civile

Art. 2080.

(Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria).

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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