Articolo 993 del Codice civile

Art. 993.

(Semenzai).

L'usufruttuario puo' servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi