Articolo 1583 del Codice civile

Art. 1583.

(Mancato godimento per riparazioni urgenti).

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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