Articolo 851 del Codice civile

Art. 851.

(Trasferimenti coattivi).

Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento.

Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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