Articolo 851 del Codice civile
Art. 851.
(Trasferimenti coattivi).
Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
(Trasferimenti coattivi).
Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.