Articolo 1709 del Codice civile

Art. 1709.

(Presunzione di onerosita').

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze103

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi