Articolo 375 del Codice civile

Art. 375.

(Autorizzazione del tribunale).

Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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