Articolo 375 del Codice civile
Art. 375.
(Autorizzazione del tribunale).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.
(Autorizzazione del tribunale).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.