Articolo 2807 del Codice civile
Art. 2807.
(Norme applicabili al pegno di crediti).
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
(Norme applicabili al pegno di crediti).
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.