Articolo 1379 del Codice civile

Art. 1379.

(Divieto di alienazione).

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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