Articolo 1233 del Codice civile

Art. 1233.

(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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