Articolo 1233 del Codice civile
Art. 1233.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-16, n. 201300240Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 del d.lgs. n. 104/2010·
- art. 124 del c.p.a.·
- giudizio di ottemperanza·
- ordinanza cautelare·
- ottemperanza alle sentenze·
- prova del danno·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- sospensione dell'esecuzione delle gare d'appalto·
- violazione del giudicato
2. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-04-16, n. 201200252Provvedimento:Leggi di più...- art. 1223 c.c.·
- art. 1227 c.c.·
- causalità giuridica·
- compensazione delle spese·
- danno curriculare·
- esclusione da gara·
- giurisprudenza amministrativa·
- onere della prova·
- perdita di chances·
- principio dispositivo·
- responsabilità amministrativa·
- ricorso amministrativo·
- risarcimento danni·
- sospensione della gara