Articolo 2885 del Codice civile

Art. 2885.

(Cancellazione sotto condizione).

Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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