Articolo 309 del Codice civile

Art. 309.

(Decorrenza degli effetti della revoca).

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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