Articolo 309 del Codice civile
Art. 309.
(Decorrenza degli effetti della revoca).
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
(Decorrenza degli effetti della revoca).
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401795Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- beni strumentali·
- catasto e variazione catastale·
- comprovata irregolarità delle dichiarazioni·
- criteri di concessione del contributo·
- IMUP·
- interpretazione letterale delle norme·
- onere della prova·
- revoca di contributo·
- violazione art. 21 nonies L. 241/90
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-07-09, n. 201800162Provvedimento:Leggi di più...- Abitazione principale·
- Affidamento·
- Beni strumentali·
- Giurisdizione giudice tributario·
- IMUP·
- Interpretazione criteri attuativi·
- Legittimità revoca contributo·
- Potere di autotutela·
- Revoca contributo edilizio·
- Termine annullamento d'ufficio