Articolo 2721 del Codice civile

Art. 2721.

(Ammissibilita': limiti di valore).

La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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