Articolo 1385 del Codice civile

Art. 1385.

(Caparra confirmatoria).

Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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