Articolo 2225 del Codice civile

Art. 2225.

(Corrispettivo).

Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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