Articolo 1036 del Codice civile
Art. 1036.
(Attraversamento di fiumi o di strade).
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
(Attraversamento di fiumi o di strade).
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.