Articolo 2750 del Codice civile

Art. 2750

(Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali).

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi