Articolo 2230 del Codice civile

Art. 2230.

(Prestazione d'opera intellettuale).

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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