Articolo 2230 del Codice civile
Art. 2230.
(Prestazione d'opera intellettuale).
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
(Prestazione d'opera intellettuale).
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-09, n. 202400230Provvedimento:Leggi di più...- codice dei contratti pubblici·
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