Articolo 2039 del Codice civile

Art. 2039.

(Indebito ricevuto da un incapace).

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non e' tenuto che nei limiti in cui cio' che ha ricevuto e' stato rivolto a suo vantaggio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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