Articolo 1680 del Codice civile

Art. 1680.

(Limiti di applicabilita' delle norme).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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