Articolo 1680 del Codice civile
Art. 1680.
(Limiti di applicabilita' delle norme).
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
(Limiti di applicabilita' delle norme).
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-20, n. 202200498Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007·
- art. 1681 c.c.·
- art. 26 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1371/2007·
- difetto di istruttoria·
- disparità di trattamento·
- interpretazione conforme·
- necessità economiche immediate·
- pagamenti anticipati·
- principio di leale cooperazione tra Stati membri dell'Unione Europea·
- prova liberatoria del vettore·
- regolamento (CE) n. 1371/2007·
- responsabilità contrattuale·
- responsabilità del vettore ferroviario·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione di legge