Articolo 2175 del Codice civile
Art. 2175.
(Perimento del bestiame).
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
(Perimento del bestiame).
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.