Articolo 2175 del Codice civile

Art. 2175.

(Perimento del bestiame).

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi