Articolo 402 del Codice civile

Art. 402.

(Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza).

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta' o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.((223))

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. ((223)) -------------AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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