Articolo 2413 del Codice civile

Art. 2413.

(Riduzione del capitale).

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale ((, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

Sentenze2


  • 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-03-07, n. 201900260
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    • annullamento degli atti amministrativi·
    • concordato preventivo·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da gara d'appalto·
    • graduatoria di gara·
    • modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)·
    • patrimonio netto positivo·
    • requisiti di partecipazione alle gare pubbliche·
    • risarcimento danni·
    • soccorso istruttorio·
    • subappalti·
    • tutela delle concorrenti·
    • verifica di anomalia dell'offerta·
    • violazione art. 84 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016

  • 2. Cass. civ., sentenza 20/03/2006, n. 6204
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