Articolo 1160 del Codice civile

Art. 1160.

(Usucapione delle universalita' di mobili).

L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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