Articolo 816 del Codice civile
Art. 816.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
3. TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-08-02, n. 202100741Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
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4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-10-06, n. 201504689Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis della legge 241/90·
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