Articolo 1535 del Codice civile
Art. 1535.
(Proroga dei contratti a termine).
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
(Proroga dei contratti a termine).
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Sentenze • 1
1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-23, n. 201800507Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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- cessione di ramo d'azienda·
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- violazione art. 106 D.lgs. 50/2016·
- violazione art. 116 D.lgs. 163/2006·
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