Articolo 1535 del Codice civile

Art. 1535.

(Proroga dei contratti a termine).

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-23, n. 201800507
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • certificazione UNI 10891·
    • cessione di ramo d'azienda·
    • compensazione delle spese·
    • eccesso di potere·
    • gara pubblica·
    • proroga contrattuale·
    • qualificazione dell'impresa·
    • sospensione cautelare·
    • violazione art. 106 D.lgs. 50/2016·
    • violazione art. 116 D.lgs. 163/2006·
    • violazione art. 2558 c.c.
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