Articolo 1535 del Codice civile

Art. 1535.

(Proroga dei contratti a termine).

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi