Articolo 1642 del Codice civile

Art. 1642.

(Proprieta' del bestiame consegnato).

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita', dell'eta' e del peso, anche se ne e' stata fatta stima, la proprieta' di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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