Articolo 1577 del Codice civile
Art. 1577.
(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-13, n. 202205892Provvedimento:Leggi di più...- art. 74 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- delibera comunale·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- emergenza sismica·
- manufatti temporanei·
- ordinanza di demolizione·
- regime edilizio straordinario·
- risoluzione consensuale del contratto di locazione·
- sospensione dell'esecutività della sentenza·
- tempestività dei lavori di riparazione·
- valutazione delle prove
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-10, n. 202103624Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1455 Cod. Civ.·
- clausola risolutiva espressa·
- compensazione delle spese·
- gravità dell'inadempimento·
- inadempimento contrattuale·
- manutenzione straordinaria·
- offerta di adempimento tardiva·
- revoca concessione·
- risarcimento danni·
- risoluzione convenzione