Articolo 1577 del Codice civile

Art. 1577.

(Necessita' di riparazioni).

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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