Articolo 1635 del Codice civile

Art. 1635.

(Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali).

Se, durante l'affitto convenuto per piu' anni, almeno la meta' dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. ((5a))

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e' determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice puo' dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. ((5a))
La riduzione non puo' mai eccedere la meta' del fitto. ((5a))

In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento e' equiparata la mancata produzione dei frutti.

-------------AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".
Entrata in vigore il 30 giugno 1962

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