Articolo 2281 del Codice civile

Art. 2281.

(Restituzione dei beni conferiti in godimento).

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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