Articolo 457 del Codice civile
Art. 457.
(Delazione dell'eredita').
L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
(Delazione dell'eredita').
L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202306443Provvedimento:Leggi di più...- art. 457 cod. civ.·
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