Articolo 457 del Codice civile

Art. 457.

(Delazione dell'eredita').

L'eredita' si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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