Articolo 457 del Codice civile
Art. 457.
(Delazione dell'eredita').
L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
(Delazione dell'eredita').
L'eredita' si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202306443Provvedimento:Leggi di più...- art. 457 cod. civ.·
- art. 458 cod. civ.·
- art. 470 cod. civ.·
- beni immobili·
- contratto di transazione·
- diritto di proprietà·
- legittimazione ad agire·
- principio di tipicità delle forme di vocazione successoria·
- restituzione beni·
- risarcimento danno·
- successione legittima e testamentaria
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202401617Provvedimento:Leggi di più...- carenza di istruttoria e motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- contingibilità e urgenza·
- eccesso di potere·
- messa in sicurezza degli edifici·
- nullità dell'ordinanza·
- ordinanza contingibile e urgente·
- ordinanza ex art. 700 c.p.c.·
- presunzioni semplici art. 2727 c.c.·
- prova della proprietà catastale·
- pubblica incolumità·
- responsabilità patrimoniale degli eredi·
- sviamento di potere·
- violazione art. 21 octies l. n. 241/1990·
- violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000