Articolo 1307 del Codice civile

Art. 1307.

(Inadempimento).

Se l'adempimento dell'obbligazione e' divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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