Articolo 215 del Codice civile
Art. 215.
((Separazione dei beni.))((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio))
((Separazione dei beni.))((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio))