Articolo 215 del Codice civile

Art. 215.

((Separazione dei beni.))((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi