Articolo 2430 del Codice civile

Art. 2430.

(( (Riserva legale). ))((Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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