Articolo 2430 del Codice civile
Art. 2430.
(Sopraprezzo delle azioni).
Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428.
(Sopraprezzo delle azioni).
Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428.
Sentenze • 5
3. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-03-01, n. 201000657Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai verbali ispettivi·
- annullamento verbali di ispezione·
- atti non provvedimentali·
- carenza di motivazione·
- eccesso di potere·
- efficacia meramente interna degli atti di controllo·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
- interesse residuale al risarcimento danni·
- violazione art. 15 l. 59/1992·
- violazione art. 241/1990