Articolo 2430 del Codice civile

Art. 2430.

(Sopraprezzo delle azioni).

Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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