Articolo 2746 del Codice civile
Art. 2746.
(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-03-22, n. 202300329Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- conferenza dei servizi·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse·
- inadempimento obblighi di bonifica·
- obblighi di bonifica ambientale·
- progetto di bonifica·
- regime sostitutivo ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006·
- rivalsa·
- violazione principio di affidamento·
- violazioni art. 250 d.lgs. n. 152/2006
3. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-04-22, n. 202201075Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- annullamento in autotutela·
- art. 10 bis L. n. 241/90·
- art. 31 DPR n. 380/2001·
- art. 36 DPR n. 380/2001·
- chiusura immediata dell'attività·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condominio reale·
- demolizione del locale abusivo·
- diniego di permesso di costruire·
- legittimazione a disporre·
- parametri urbanistici·
- permesso di costruire in sanatoria·
- rigetto dell'istanza di sanatoria