Articolo 2746 del Codice civile
Art. 2746.
(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.