Articolo 2746 del Codice civile

Art. 2746.

(Distinzione dei privilegi).

Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze12

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi