Articolo 2134 del Codice civile
Art. 2134.
(Norme applicabili al tirocinio).
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
(Norme applicabili al tirocinio).
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.