Articolo 2134 del Codice civile

Art. 2134.

(Norme applicabili al tirocinio).

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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