Articolo 2179 del Codice civile

Art. 2179.

(Morte di una delle parti).

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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