Articolo 1098 del Codice civile

Art. 1098.

(Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua).

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non puo' deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita' di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita' a favore del fondo dominante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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