Articolo 2002 del Codice civile

Art. 2002.

(Documenti di legittimazione e titoli impropri).

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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