Articolo 2191 del Codice civile

Art. 2191.

(Cancellazione d'ufficio).

Se un'iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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