Articolo 2007 del Codice civile

Art. 2007.

(Distruzione del titolo).

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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