Articolo 2763 del Codice civile

Art. 2763.

(Crediti per canoni enfiteutici).

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche' si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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